Estensione del bonus di 600 euro ai lavoratori autonomi e semplificazione delle procedure di cassa integrazione. Sono questi alcuni dei punti più completi del cosiddetto Decreto Rilancio presentato ieri sera dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dai ministri Gualtieri, Patuanelli, Bellanova e Speranza.
Oltre al bonus di 600 euro ai lavoratori autonomi e alla semplificazione delle procedure di cassa integrazione, il Decreto Rilancio riconferma diversi tipi di indennità di sostegno al reddito: come il reddito di emergenza, il bonus baby sitting e i congedi parentali.
Decreto Rilancio: chi ha diritto al bonus 600 euro
Partendo proprio dal bonus 600 euro previsto per la categoria dei lavoratori autonomi (che sarà erogato in maniera automatica), ecco nel dettaglio chi potrà beneficiarne nel mese di aprile:
- i liberi professionisti professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Essi, qualora abbiano riportato una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 avranno diritto a un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- i collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari dell’indennità nel mese di marzo 2020. Coloro che rispecchiano determinati requisiti potranno avere diritto al bonus di 1000 euro previsto per il mese di maggio 2020.
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020
- i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- i lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità. Per loro il bonus di aprile sarà di 500 euro.
- i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
- i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetterà l’indennità di 600 euro sia nel mese di aprile sia nel mese di maggio.
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria avranno diritto all’indennità sia nel mese di aprile sia nel mese di maggio 2020.
- i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., avranno diritto all’indennità sia nel mese di aprile sia nel mese di maggio 2020, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
- lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro avranno diritto a un’indennità di 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020.
È importante precisare che il bonus previsto non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’INPS in unica soluzione. Inoltre, è stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, è stata statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Reddito di emergenza: come funziona
Oltre al bonus di 600 euro, il Decreto Rilancio introduce per il mese di maggio il cosiddetto “reddito di emergenza” (Rem), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.
Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il reddito di emergenza devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Anche se non esplicitate nel comunicato stampa ufficiale inviato dal Consiglio dei Ministri, le condizioni per accedervi dovrebbero essere: risiedere in Italia, dichiarare un Isee inferiore ai 15 mila euro, disporre di un patrimonio mobiliare minore di 10 mila euro e non percepire il Reddito di cittadinanza.
Cassa integrazione: le novità
Riguardo la Cassa integrazione, che come ha evidenziato ieri sera il premier Conte “è andata incontro a diversi ritardi soprattutto nel caso di quella in deroga”, il Decreto Rilancio istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per spingere l’anticipazione della cassa integrazione da parte delle banche allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
Inoltre, se da una parte il testo conferma la possibilità per i datori di lavoro “in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto” di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane (per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020), dall’altra permette anche l’estensione della cassa integrazione, con la stessa causale Covid-19, per altre 5 settimane per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente (di nove settimane). Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
È anche riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. È importante sottolineare che ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La novità più rilevante però riguarda il fatto che la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni e ne anticiperà il 40%. Inoltre, l’anticipo varrà anche per gli altri due ammortizzatori sociali: la Cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario erogato dal Fis, il Fondo di integrazione salariale.
Malattia, bonus baby sitting e licenziamenti bloccati
Oltre alle misure già indicate, il Decreto Rilancio in materia di malattia, bonus baby sitting e licenziamenti stabilisce:
- l’estensione al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
- l’estensione a 5 mesi del blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi. Inoltre, sono sospese le procedure in corso.
- si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali (per esempio: sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età, ecc…)
- l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .