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A cura di avv. Svenja Bartels, Partner dello studio Rödl & Partner
La volontà di arrivare a una svolta per la transizione energetica, il tema di cui si parla in questi giorni sia a Bruxelles che In Italia, è spinta fortemente dagli effetti sui prezzi dell’energia causati dalla pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina. Il Governo sta emanando nuove regole al fine di velocizzare gli iter autorizzativi per impianti di energia rinnovabile, dato che l’ottenimento dei permessi è il vero e proprio collo di bottiglia per tutto il mercato e la loro lentezza mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi.
In Italia gli impianti di energia rinnovabile sono benvenuti, ma prevale una forte mentalità NIMBY (not in my back yard – non vicino a me). Periodicamente escono nuove misure importanti del Governo, come l’istituzione di una commissione per la verifica dell’impatto ambientale centralizzata a Roma o la determinazione di aree idonee semplificando gli iter autorizzativi.
L’obiettivo degli interventi è quello di consentire in specifiche aree la massima diffusione di impianti fotovoltaici ed eolici con determinate caratteristiche, di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro e di impianti a biogas e biometano, nonché l’incremento delle possibili configurazioni in autoconsumo che possono accedere agli incentivi pubblici. Vengono inoltre accorciati i termini per
l’espletamento degli iter autorizzativi, sia per l’ottenimento del permesso di costruire che per la valutazione dell’impatto ambientale.
La ricerca di aree idonee per gli impianti a energia rinnovabile
Le Regioni stanno ancora elaborando, con tempi più lunghi del previsto e discussioni controverse, l’elenco delle zone idonee. Una delle innovazioni più importanti è la cosiddetta cintura solare, volta a creare aree adeguate nelle more delle decisioni delle Regioni: determinate aree, compresi i terreni agricoli, senza vincoli culturali o paesaggistici, vengono automaticamente dichiarate consoni all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.
Si tratta di aree entro 500 metri da aree industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale, nonché cave e miniere, aree all’interno di stabilimenti industriali e fabbriche (oltre alle aree entro i 500 metri), parcheggi, zone in cui sono già presenti impianti fotovoltaici o entro 500 metri da impianti fotovoltaici in fase di rinnovo, nonché distanti non più di 300 metri da autostrade o terreni di proprietà di operatori ferroviari.
Saranno considerate aree idonee anche quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in queste aree, è sufficiente una dichiarazione di inizio attività (DILA) per impianti di potenza fino a 1 MW, una procedura autorizzativa semplificata (PAS) per impianti di potenza compresa tra 1 e 10 MW e una procedura autorizzativa unica (PAU) per impianti di potenza superiore a 10 MW.
Sarà dunque possibile autorizzare in un solo giorno, con una semplice DILA, impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza inferiore a 1 MW. Le nuove misure del Governo prevedono anche che, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai rapporti di copertura previsti per il fotovoltaico, nelle aree industriali sia possibile installare impianti fotovoltaici fino al 60% della superficie totale. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Le semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici
E’ stato chiarito che la procedura autorizzativa semplificata (PAS) si applica per autorizzare impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW nonché per tutte le loro relative opere di connessione, se localizzati in area industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, non solo in caso di connessione in media tensione ma anche in caso di connessione in alta tensione.
Per specifiche aree viene estesa ancora di più l’applicazione della PAS già prevista per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza sino a 10 MW. Per questi impianti vengono elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA, che seguono le soglie per la PAS (di 10 MW o 20 MW). Per esempio gli impianti inferiori a 10 MW possono essere autorizzati senza una valutazione di impatto ambientale se non ci sono vincoli particolari e se sono situati in aree idonee di qualsiasi tipo.
Ciò si applica esplicitamente agli impianti agrovoltaici situati a non più di 3 km da aree con uso industriale, commerciale o artigianale o quando gli impianti sono da situare nella cosiddetta solar belt. L’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale è legata a un’autodichiarazione in cui si dichiara che la proprietà non è soggetta a vincoli paesaggistici, culturali, ecologici, idrogeologici o di conservazione della natura e che eventuali vincoli sui terreni interessati dalle opere di connessione non sono rilevanti.
Le norme per l’installazione di impianti sugli edifici
Le norme recenti di semplificazione prevedono anche che non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. E’ considerata intervento di manutenzione ordinaria l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi. Sono comprese strutture già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.
Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di tali vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In presenza di vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la realizzazione degli impianti in edilizia libera è comunque consentita (quindi senza l’autorizzazione paesaggistica) se l’installazione avviene mediante pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse le coperture i cui manti sono realizzati in materiali della tradizione locale.
Viene inoltre esteso il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.
L’applicazione della PAS per gli impianti agrovoltaici
Semplificazioni importanti ci sono anche per le trade-union di agricoltura e generazione di energia verde. L’applicazione della PAS viene estesa senza limiti di potenza anche agli impianti agrovoltaici purché distino non più di 3km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Il divieto di accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici su suoli agricoli non trova applicazione per gli impianti agrovoltaici che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.
Soppresso, invece, il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative.
Seguiranno a breve ulteriori misure per raggiungere lo scopo di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ambito agricolo. Attualmente si prevede di rendere ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di energia verde, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
L’accumulo di energia rinnovabile
Per la maggiore diffusione dell’autoconsumo sono stati modificati i criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, è stata introdotta un’ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici devono essere nella disponibilità dello stesso.
In tal caso, l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale, con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni. Inoltre, si consente espressamente all’autoconsumatore di energia rinnovabile di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella propria titolarità.
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