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Ciani: “Ecco cosa cambia con la riforma delle donazioni”

“Una riforma positiva perché introduce elementi di semplificazione, ma migliorabile in merito alla tassazione delle liberalità indirette”. Così il noto fiscalista Fabio Ciani, partner dello studio legale tributario Cianipartners, commenta la riforma relativa a successioni e donazioni da poco licenziata dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari.

Tra le novità previste, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust; l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso; le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento.

Anche se l’aspetto di cui maggiormente si è parlato è relativo al versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.

Avvocato, ritiene che la riforma vada nella giusta direzione?
Direi di sì, dato che è a invarianza fiscale, cioè non vengono introdotti maggiori oneri fiscali per i contribuenti, in linea con il ‘richiamo’ che caratterizza tutta la riforma fiscale. Le novità dello schema di decreto attuativo della riforma fiscale sono solo di razionalizzazioni e semplificazione degli adempimenti. Una di queste è l’autoliquidazione delle imposte di successioni laddove nella situazione attuale il regime dichiarativo delle imposte successorie è dissociato dalla fase liquidatoria dei tributi dovuti affidata appunto all’Agenzia delle Entrate.

In che modo?
Per il futuro i due momenti vengono unificati e deferiti al contribuente, residuando sull’amministrazione finanziaria il controllo postumo degli adempimenti eseguiti. Il versamento dei tributi autoliquidati dal contribuente avverrebbe entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima.

C’è qualche aspetto a suo avviso migliorabile in sede di analisi parlamentare?
Penso ci sia spazio di miglioramento in merito alla tassazione delle liberalità indirette accertate ovvero confessate e dichiarate in ‘accertamento’, che sono tassate ex sè con un’aliquota dell’8%. Mi aspetto un intervento chiarificatore sull’accreditamento dei tributi esteri, ossia la possibilità di scomputare i tributi assolti all’estero sui beni donati o ereditati.

E per il trust cosa cambia?
La tassazione potrà essere anticipata al momento della sua costituzione anche per via testamentaria, per tale via stabilizzare il prelievo che si baserà sulle attuali aliquote fiscali, con l’effetto che, se esse dovessero in futuro essere aumentate chi ha aderito a questa volontaria tassazione anticipata del trust non avrà esborsi ulteriori. Difatti è stato sdoganato il tema della tassazione del patrimonio vincolato in trust che è differita ossia la tassazione ai fini delle imposte di donazione degli apporti/conferimenti in trust avviene al momento della loro devoluzione retrocessione ai beneficiari. La novella, non modificando queste premesse di sistema, introduce solamente un’opzione, ossia la possibilità di tassare il trust al momento della sua costituzione senza attendere di tassarlo con le assegnazioni ai beneficiari.

Cosa cambia in concreto?
Si produce un’attualizzazione volontaria del prelievo fiscale sul trust. Di conseguenza, chi aderirà a quest’opzione, potrà ricevere assegnazioni ancorché esuberanti rispetto a quelle sulle quali si è liquidato il prelievo attuale.

Può farci un esempio?
Se in futuro il corso degli strumenti finanziari conferiti in trust dovesse migliorare, questo plusvalore latente non verrà tassato al momento della loro assegnazione. Dunque il consiglio è di prendere in considerazione questa possibilità di anticipazione del prelievo fiscale per cautelarsi da futuri aggravamenti di esso.

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