“Uno strumento in grado di offrire garanzie a chi concede un prestito, senza fermare l’attività di business di chi ha ottenuto il finanziamento”. Così Francesco Conti, partner dello studio legale Grimaldi Alliance – GA, sintetizza lo spirito del pegno non possessorio, un istituto giuridico formalmente introdotto in Italia nel 2016, ma fino all’inizio dello scorso anno non “utilizzabile” per mancanza degli ultimi regolamenti attuativi.
“Si tratta di una forma di garanzia introdotta a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, al fine di agevolarne l’accesso al credito”, spiega l’esperto. A garanzia del credito il pegno può essere concesso su beni mobili appartenenti al debitore finanziato o ad un altro soggetto (terzo datore) e, a differenza del pegno tradizionale, il titolare dei beni dati in garanzia non ne perde il possesso.
Di recente il nostro studio ha completato una delle primissime operazioni concluse in Italia di questo tipo nell’ambito di un contratto tra uno sviluppatore immobiliare e il gestore di un hotel. Il primo chiedeva la garanzia che il tenant sarebbe entrato nella struttura alla fine dei lavori. La suddetta garanzia è stata prestata tramite il pegno non possessorio dei mobili destinati ad arredare l’hotel, che materialmente sono rimasti in capo al futuro tenant, ma con iscrizione nel Registro delle Imprese che di fatto li ha resi indisponibili fino all’assolvimento dell’obbligazione garantita”.
Questa precisazione è importante in quanto il pegno non possessorio si costituisce con atto scritto e ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione nell’apposito Registro, tenuto dall’Agenzia delle Entrate e gestito con modalità esclusivamente informatiche. Le domande, unitamente al relativo atto, possono essere presentate da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un suo rappresentante, incaricato con procura firmata digitalmente.
La durata dell’iscrizione è di dieci anni e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta su consenso del creditore o su ordine del giudice.
“Mi aspetto un’ampia diffusione del pegno non possessorio, in quanto consente di offrire le medesime garanzie di quello possessorio, ma senza ostacolare l’attività di business del beneficiario. Questo istituto rappresenta una rilevante innovazione della legislazione italiana in materia, che ritengo sarà interessante soprattutto per gli investitori internazionali, che hanno più familiarità con questa soluzione già presente in diversi mercati esteri”, conclude Conti.
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