Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale. I professionisti iscritti alle casse previdenziali (es: giornalisti, avvocati e consulenti del lavoro) non rientrano tra le categorie dei lavoratori che possono richiedere il contributo a fondo perduto.
A stabilirlo è l’art.25 comma 2 del Decreto Rilancio, firmato in queste ore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che statuisce quanto segue: “il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n.103”.
La decisione, già nell’aria negli ultimi giorni leggendo le varie bozze del Decreto Rilancio, nella giornata di ieri è stata ampiamente contestata dalla RPT (Rete Professioni Tecniche) e dal CUP (Comitato Unitario Professioni), che l’hanno definita “un’inaccettabile continua discriminazione nei nostri confronti”.
Inoltre, come si può leggere dalla nota congiunta, gli enti hanno definito “la modifica apportata al “Decreto Rilancio” una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori”.
Decreto Rilancio e professionisti: confermato il bonus da 600 euro
Se da una parte l’esclusione dalla possibilità di ricevere il contributo a fondo perduto è stata come un boccone amaro, dall’altra i professionisti iscritti alle casse previdenziali possono tirare un sospiro di sollievo, in materia di bonus.
Come già preannunciato nella conferenza stampa di presentazione della manovra economica e sociale redatta dal governo Conte, il Decreto Rilancio all’art.78 conferma il “Fondo per il reddito di ultima istanza” (che viene aumentato da 300 milioni a 1.500 milioni di euro) e di conseguenza il diritto all’indennità – già ricevuta nel mese di marzo – anche per il mese di aprile e di maggio 2020, ossia il bonus di 600 euro.
Resta un dubbio, ossia se il bonus sarà accreditato in automatico o se i professionisti dovranno fare nuovamente domanda alla propria cassa professionale, in quanto al comma 2 si legge “ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: titolari di contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione”.
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