Azzerare i vertici di Consob e Banca d’Italia. E’ la provocazione che i due vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno espresso oggi all’assemblea degli ex soci di Banca Popolare di Vicenza.
Una boutade o qualcosa che ricade realmente nelle attribuzioni del Governo? E soprattutto, quando si usa l’espressione “azzerare” fino a quale gradino della scala funzionale dell’istituto si vuole effettivamente arrivare? Ecco allora di seguito chi può nominare e revocare il governatore della Banca d’Italia, quali sono gli altri organi della Banca e di cosa si occupano.
Il ruolo della Banca d’Italia
La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana. E’ un istituto di diritto pubblico, che persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario: il mantenimento della stabilità dei prezzi, la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario (in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione), e gli altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale.
La Banca d’Italia è anche l’autorità nazionale competente nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) sulle banche ed è autorità nazionale di risoluzione nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.
L’assetto di governo
L’assetto funzionale e di governo della Banca riflette l’esigenza di tutelarne l’indipendenza da condizionamenti esterni, presupposto essenziale per svolgere con efficacia l’azione istituzionale. Le normative nazionali ed europee garantiscono l’autonomia necessaria a perseguire il mandato; a fronte di tale autonomia sono previsti stringenti doveri di trasparenza e pubblicità. L’Istituto rende conto del suo operato al Governo, al Parlamento e ai cittadini attraverso la diffusione di dati e notizie sull’attività istituzionale e sull’impiego delle risorse.
Il Governatore come componente del Consiglio direttivo della BCE – contribuisce a formulare la politica monetaria per l’area dell’euro e partecipa alle decisioni in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
Al Direttorio – composto dal Governatore, dal Direttore generale e dai tre Vice Direttori generali – spettano l’assunzione dei provvedimenti a rilevanza esterna nell’esercizio delle funzioni pubbliche della Banca.
Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell’esercizio delle sue attribuzioni e attua le decisioni del Consiglio superiore; nelle sue attività è affiancato dai tre Vice Direttori generali, che possono anche sostituirlo.
L’Assemblea dei Partecipanti nomi- na i membri del Consiglio superiore, il Presidente e i componenti del Collegio sindacale, approva il bilancio e la ripartizione degli utili. I Partecipanti al capitale sono 124, di cui 75 banche, 20 fondazioni di matrice bancaria, 11 enti e istituti di previdenza, 10 assicurazioni e 8 fondi pensione. I Partecipanti al capitale non possono intervenire nelle decisioni relative alle attività istituzionali, che sono di competenza esclusiva del Governatore e del Direttorio.
Il Consiglio superiore esercita le funzioni di amministrazione generale e controlla l’andamento della gestione. È composto dal Governatore, che lo presiede, e da 13 Consiglieri, eletti dai Partecipanti tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell’attività libero- professionale, nell’insegnamento universitario o nell’alta dirigenza della Pubblica amministrazione, in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza puntualmente definiti. I Consiglieri, ad esempio, non posso- no ricoprire alcun incarico in soggetti vigilati.
Il Collegio sindacale, composto da cinque membri in possesso di requisiti di indipendenza e onorabilità analoghi a quelli dei Consiglieri, svolge funzioni di controllo sull’amministrazione della Banca, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio ed esprime il proprio parere sulla destinazione degli utili.
Chi nomina chi
Sia il Governatore sia gli altri membri del Direttorio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica dopo un iter di approvazione governativa.
In particolare, l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) afferma che la nomina del governatore è disposta con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento si applica anche per la revoca del governatore.
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