Importanti novità riguardano il copyright e la remunerazione degli artisti da parte dell’Agcom.
Di recente è stato infatti pubblicato il testo finale del regolamento in materia di remunerazione di autori e artisti (intrepreti ed esecutori) e gestione intermediata dei diritti da parte delle collecting, ossia delle società che si occupano di raccogliere i compensi dagli utilizzatori dei contenuti per poi redistribuirli agli aventi diritto, per esempio la Siae per gli autori ed editori.
Per approfondire la novità normativa Forbes Italia ha raccolto il parere dell’avvocato Chiara Marchisotti (nella foto), associate dello studio legale Portolano Cavallo, esperta in materia di diritto della proprietà intellettuale.
Punti di forza
Il punto di forza del regolamento è che rappresenta un’opera di sintesi di una normativa complessa e articolata che attua disposizioni di legge di recente introduzione. Il regolamento costituisce l’ultimo tassello della trasposizione della direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale, pur inserendosi in un contesto in cui sono già presenti norme che disciplinano diritti e doveri dei soggetti operanti nel settore, per esempio in ordine a equo compenso, trasparenza e intermediazione dei diritti. Vecchie e nuove norme devono pertanto coesistere in un sistema che ne consenta un’applicazione coerente.
Anche per questa ragione, i lavori preparatori hanno richiesto molto tempo e impegno: la gestazione è durata circa un anno dalla chiusura della consultazione pubblica sulla prima bozza di regolamento, al fine di arrivare a un quadro giuridico completo.
Nel merito, uno dei punti chiave del regolamento riguarda l’obbligo di informazione: l’Autorità ha dato attuazione alla norma primaria valorizzando una serie di circostanze e correttivi al fine di assicurare ad autori e artisti il diritto a ricevere informazioni complete, pertinenti e aggiornate sull’uso delle opere.
“Non si tratta di un obbligo del tutto assente”, spiega Chiara Marchisotti. “Ora, però, si disciplina in particolare il modo in cui le prime controparti contrattuali (per esempio, i produttori di opere cinematografiche) devono fornire tali informazioni, ossia ogni sei mesi per i primi tre anni. A determinate condizioni, esse possono essere richieste anche a operatori che si pongono a un livello successivo nella filiera, come per esempio i distributori. Le informazioni mirano a offrire parametri atti a consentire ad autori e artisti di avere visibilità in ordine allo sfruttamento dell’opera, in particolare sui ricavi generati”.
Giusto compenso per autori e artisti
“Il regolamento mira a garantire agli autori e agli artisti il riconoscimento di una remunerazione adeguata e proporzionata allo sfruttamento delle loro opere”, chiarisce Marchisotti. “Utilizzando informazioni aggiornate e complete in merito allo sfruttamento delle opere da parte degli utilizzatori, incluse le piattaforme di streaming, il meccanismo di trasparenza così previsto intende consentire una valutazione sulla congruità del compenso originariamente ricevuto ed esercitare, a determinate circostanze, un diritto all’adeguamento contrattuale per ricevere una remunerazione ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, e così partecipare al successo inaspettato dell’opera”.
Il criterio in forza al quale sorge il diritto a rivendicare tale adeguamento è individuato nella natura “sproporzionatamente bassa” del corrispettivo originario rispetto ai ricavi generati dall’opera nel corso del tempo. Si pensi ad esempio a una produzione audiovisiva a basso costo, quasi artigianale, che dovesse diventare un “cult” con incassi di assoluto rilievo.
Il regolamento affronta anche l’annosa questione relativa alla gestione dei diritti dei soggetti cosiddetti “apolidi”, cioè autori o artisti non associati ad alcuna collecting. “Le tre società maggiormente rappresentative per ogni categoria di diritti potranno ora raccogliere i compensi anche per gli apolidi”, conclude Marchisotti. “A tal fine, Agcom ha stabilito i criteri di misurazione della rappresentatività per l’identificazione degli organismi titolati, che dovrà essere calcolata su base annua tenendo conto dei dati di effettivo utilizzo delle opere”.
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