Il presidente Conte incontra i risparmiatori
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Rimborsi ai risparmiatori, a che punto siamo e cosa rischia di non funzionare

Il presidente Conte incontra i risparmiatori
Il presidente Giuseppe Conte incontra i risparmiatori vittime delle crisi bancarie. (Imagoeconomica).

a cura dell’avvocato Massimiliano Campeis, socio dello Studio Campeis

Si torna a parlare del decreto destinato a dare attuazione alle disposizioni già contenute nella Legge Finanziaria 2019 che prevedono l’istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione di 1,5 miliardi di euro, destinato a ristorare – parzialmente – i risparmiatori “truffati” da alcune banche, tra cui Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Ad oggi, però, sono state formulate poco più che mere ipotesi. Da ultimo, infatti, anche la riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 aprile si è conclusa con un nulla di fatto, restando – a dire dei protagonisti – alcuni “dettagli da limare”.

L’ipotesi allo studio è impostata su un sistema a “doppio binario”: le sole persone fisiche titolari – alternativamente – di un reddito (ISEE) inferiore a 35mila euro o di un patrimonio finanziario inferiore a 100mila euro avrebbero direttamente accesso all’indennizzo, mentre gli altri dovrebbero ricorrere ad un arbitrato semplificato (per effetto della tipizzazione delle violazioni più ricorrenti) rimesso ad una commissione appositamente creata, composta da nove esperti indipendenti. In ogni caso, gli aventi diritto otterrebbero un risarcimento pari al 30% di quanto investito in azioni ed al 95% di quanto versato per l’acquisto di obbligazioni subordinate, comunque entro un limite di 100 mila euro.

I temi da discutere, ad oggi, sono molti, primo tra tutti quello della compatibilità del provvedimento con la normativa europea riguardante gli aiuti di Stato (che imporrebbe un accertamento del danno da ristorare in sede giudiziale o arbitrale), il cui rispetto non sembra assicurato dall’adozione del sistema del “doppio binario”.

Desta perplessità la previsione di un accesso “diretto” al fondo, nella ricorrenza dei requisiti reddituali o patrimoniali indicati, ma senza necessità di alcuna verifica in ordine ad eventuali responsabilità in capo alle banche (la Finanziaria 2019, in realtà, individuava gli aventi diritto al ristoro nei risparmiatori – persone fisiche, imprenditori individuali o “microimprese” – che avessero «subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche (…) in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza» previsti dal TUF).

Rilevanti dubbi pone anche l’ipotesi dell’arbitrato “tipizzato”, con particolare riferimento ai criteri da adottare per catalogare le varie violazioni. Non si è fatto riferimento, tra l’altro, ad eventuali limitazioni all’accesso al fondo da parte di chi abbia acquistato i titoli (soprattutto le azioni) in data molto risalente nel tempo: anche sotto questo profilo sembrerebbe opportuna una regolamentazione (si ricorda, ad esempio, che le proposte transattive formulate agli azionisti da BPVI e VB erano indirizzate solo a coloro che avevano acquistato i titoli dopo il 2007), essendo difficile ipotizzare, in capo alle banche, una responsabilità in relazione a titoli negoziati in tempi “non sospetti”.

Sarebbe poi opportuno coordinare il sistema con le procedure di accertamento del passivo in corso ad opera dei Commissari Liquidatori di BPVI e VB, quantomeno al fine di evitare possibili contraddizioni tra i provvedimenti di ammissione al FIR, da un lato, ed allo stato passivo, dall’altro.

Allo stato, quindi, non resta che attendere di poter esaminare il testo del decreto, per verificare se – e come – le questioni saranno risolte.

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