Assemblea dei soci
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Covid-19: perché serve telematizzare subito le assemblee di tutte società

Assemblea dei soci
Assemblea dei soci (Shutterstock)

Il mese di marzo è critico per la gestione delle società di capitali, in quanto si provvede alla predisposizione dei bilanci, attività che richiede l’interazione di amministratori, sindaci, commercialisti, revisori dei conti, avvocati. L’attuale emergenza non consente un ordinato, tempestivo e corretto adempimento delle attività, vista la necessaria cooperazione delle figure professionali coinvolte.

Inoltre, nelle prossime settimane risulterà piuttosto difficile tenere le assemblee delle società di capitali, atteso che la possibilità di utilizzare strumenti di comunicazione a distanza deve essere specificamente prevista dallo statuto e non sono molte le società che hanno previsto statutariamente soluzioni innovative di gestione della governance.

Il Consiglio dell’Ordine del Notariato, nel definire alcune istruzioni emergenziali per i Notai fino al 3 aprile, si è distinto per un brillante e coraggioso tentativo, invero un po’ estremo, di semplificazione di alcuni processi, invitando i Notai a “prediligere la partecipazione assembleare in società di capitali attraverso strumenti di collegamento video/audio connessi a distanza. Detta forma assembleare potrà essere utilizzata ex art. 1 lettera q) del citato dpcm anche laddove non sia prevista statutariamente”.

Invero, l’indicazione del Notariato appare un po’ forzata in quanto la norma regolamentare citata prevede che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro …”.

Oltre ad ovvie considerazioni in materia di gerarchia delle fonti e di delega (un dpcm non può derogare al codice civile, in quanto fonte sotto-ordinata), è di tutta evidenza che tale contesto normativo non consente di digitalizzare o telematizzare una assemblea societaria senza il rischio di fondate impugnative giudiziarie, con ogni conseguenza sulla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che nei prossimi mesi interesseranno il tessuto societario italiano, già duramente provato dall’emergenza.

Una corretta gestione degli adempimenti delle società di capitali attualmente in scadenza richiede da una parte una congrua moratoria delle scadenze contabili, e dall’altra l’introduzione in via stabile e definitiva di norme integrative rispetto a quanto previsto dal codice civile in materia di costituzione dell’assemblea.

È indispensabile provvedere immediatamente con un decreto legge (e non con un dpcm) ad introdurre modifiche al codice civile ed in particolare agli artt. 2370 e 2479, prevedendo che per tutte le società si possa applicare anche il regime telematico o digitale, ancorché non previsto dallo statuto, e che quindi sia consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano il riconoscimento dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

In questo caso, l’assemblea potrà considerarsi legittimamente svolta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, anche diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell’Unione Europea.

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