Remo Maria Morone ospite al Cenacolo di Arturo Artom
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Il notaio dei Bitcoin e il valore legale delle criptomonete

Il notaio Remo Maria Morone

Il Bitcoin nasce alla fine del 2008, l’anno della crisi e del crollo della fiducia nelle banche e nelle altre istituzioni finanziarie, e la prima transazione è registrata in blockchain il 3 gennaio del 2009. L’ambizione dei fondatori era quella di dare vita a una moneta virtuale che desse modo alle persone di conservare e scambiare valore senza più bisogno di intermediari o garanti come banche e altri operatori finanziari ufficiali. Di fatto ci sono riusciti. Infatti i Bitcoin e le altre criptomonete possono essere conservate e scambiate mediante portafogli virtuali, chiamati internazionalmente wallet, totalmente personali e svincolati da banche e governi.

È ovvio che questo ha aperto opportunità sconfinate, ma anche tantissime situazioni non normate dalla legge. È proprio a queste che si dedica buona parte dell’attività del notaio Remo Maria Morone di Torino, a cui abbiamo chiesto a che punto è la legislatura italiana in merito ai Bitcoin.

“La materia è molto complessa, già a partire dalla natura giuridica alle criptomonete. Alcuni le considerano valuta straniera, ma non c’è una banca di un paese sovrano che le emette e le regola, eccetto sparuti test. Altri le considerano un prodotto finanziario al pari di un’azione o di un titolo, ma spesso non garantiscono alcun diritto verso una controparte. Infine sono state assimilate ai beni durevoli, come l’oro o le opere d’arte, ma dovrebbero essere fisiche, localizzabili e, forse, pignorabili. Di fatto andrebbe pensata una legislatura dedicata che ancora non c’è”.

E quindi come si comporta un notaio quando è chiamato a stipulare un atto che coinvolge i Bitcoin?

“Fin quando non ci sarà una esaustiva normativa nazionale, di volta in volta si trova il modo per assimilare i Bitcoin alla cosa più vicina, con un approccio a tentoni.”

Ci faccia qualche esempio, quali sono stati degli atti che lei ha stipulato?

“Sono stato il primo in Italia a seguire la compravendita di un immobile pagato in Bitcoin. In quel caso ho sfruttato, in parte, la formula della “datio in solutum”, cioè della sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. In parole molto povere, l’atto è stato registrato per certi versi come compravendita, e per altri come baratto.” In pratica, spiega il notaio, tu mi dai una casa, io ti do dei Bitcoin, che legalmente non ha lo stesso valore del pagamento, ma è comunque possibile e totalmente riconosciuto dalla legge italiana.

Quello del baratto è un principio semplice e comprensibile, ci sono stati anche casi più complessi?

“Sì, un caso dibattuto è quello dell’aumento di capitale di una società sottoscritto in diverse criptovalute. Ancora una volta, non potendo assimilarle perfettamente a una valuta legale, si deve trovare una formula diversa. In questo caso ho notarizzato l’aumento di capitale come sottoscritto in natura, come se fossero stati conferiti dei beni quali mattoni o barre di acciaio. Perché questo fosse legittimo ho però richiesto una perizia del valore dei Bitcoin, di fatto il valore al quale i principali exchange quotavano il Bitcoin in quel periodo, e, in ogni caso, le parti hanno fatto in modo che questi fossero resi pignorabili, cioè aggredibili da un tribunale in caso di fallimento, proprio come i prodotti in un magazzino di una azienda.”

Molto interessante, quindi i Bitcoin sono pignorabili?

“Non proprio facilmente, di fatto, come per i contanti o i lingotti d’oro, serve la volontà del proprietario a renderli tali, fornendo le chiavi private, oppure depositandoli in un wallet le cui chiavi private sono in mano a un intermediario che le possa comunicare al tribunale in caso di pignoramento.”

Dalle parole del notaio Morone si comprende che è ancora complesso usare i Bitcoin in operazioni che richiedono un riconoscimento legale, ma comunque possibile. L’auspicio è che il legislatore regoli al più presto il settore.

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