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Il Decreto Sostegni e il labirinto di norme

Articolo tratto dal numero di maggio 2021 di Forbes Italia. Abbonati!

Non solo la rigidità delle norme, che cozza con libertà economica sancita dalla Costituzione, ma anche pronunce giurisprudenziali e relazioni illustrative che spesso forniscono, a volte anche repentinamente, una lettura diversa dei provvedimenti normativi. C’è una gran confusione sotto il cielo del diritto del lavoro in Italia, con ricadute negative su chi fa business e avrebbe invece bisogno di un quadro regolamentare certo per poter pianificare gli investimenti e definire le strategie di crescita o riorganizzazione. Uno degli ultimi esempi è il decreto legge n. 41 del 22 marzo, noto come Decreto Sostegni, che ha prorogato per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento in Italia fino al 30 giugno, stabilendo peraltro che resterà operativo fino al 31 ottobre per quei datori che possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario, di Cassa integrazione salariale in deroga o di Cisoa- Cassa integrazione salariale operai agricoli. 

Avv. Edgardo Ratti, partner di Littler

“Ma il testo del Decreto Sostegni di per sé non chiarisce se il divieto continui a operare sino al 31 ottobre per coloro che, pur avendo astrattamente diritto a beneficiare dei predetti trattamenti, non li richiedano e quindi non ne fruiscano”, ha sottolineato l’avvocato Edgardo Ratti, partner di Littler, il più grande studio legale al mondo in diritto del lavoro tra quelli che offrono consulenza in via esclusiva alle aziende. “È solo la relazione illustrativa a offrire una chiave di lettura del decreto legge più chiara, chiave di lettura che estenderebbe, stando all’ultima formulazione della relazione, il vincolo sino al 31 ottobre per quei datori di lavoro che abbiano comunque la possibilità di ricorrere ai trattamenti di assegno ordinario, Cassa integrazione salariale in deroga o Cisoa con causale Covid-19 e ciò anche laddove non ne facessero ricorso e applicazione”, ha chiarito l’esperto. Per poi sottolineare come sia sempre più frequente il “ricorso a norme che non sono chiare quanto alla terminologia utilizzata, che poi richiedono altri interventi esplicativi”. 

Insomma, un vero e proprio labirinto, nel quale la difficoltà di orientarsi è costituita anche da un altro aspetto: il decreto legge entra in vigore subito dopo la sua approvazione, ma necessita di una legge di conversione entro 60 giorni e spesso accade che il provvedimento di conversione vada a disciplinare diversamente alcuni passaggi. Di qui la necessità di attendere il provvedimento per comprendere se anche il divieto di licenziamento verrà confermato nei termini indicati dalla discussa relazione illustrativa. A rendere ancora più confuso il quadro è il fatto che in questi mesi molte aziende, per ridurre i costi e fronteggiare la crisi economica, non hanno potuto far altro che licenziare i dirigenti, confidando sul fatto che per questa categoria di lavoratori non è richiesto il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. “Il Tribunale di Roma ha però dato una chiave di lettura differente, sottolineando che anche i dirigenti non sono licenziabili per ragioni oggettive. Così, anche se per ora questa pronuncia è rimasta isolata, si è creato un precedente molto discutibile in termini giuridici che peraltro non va di certo nella direzione della certezza del diritto, né aiuta chi fa impresa a capire come muoversi”. Sul perché accadano situazioni simili, Ratti segnala due temi: “Il progressivo decadimento della qualità nella stesura delle norme e la creatività di talune pronunce giurisprudenziali”. E conclude: “Da più parti si sollevano dubbi sulla legittimità di un blocco dei licenziamenti protratto per oltre un anno e mezzo, in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione. Non è escluso un intervento della Consulta, ma purtroppo eventualmente con tempi troppo lunghi per poter governare l’attuale situazione e dare un indirizzo che possa servire al mondo delle imprese”.

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