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Le risposte degli esperti sull’Italia che riparte: istruzioni per il mondo dell’auto

(Courtesy Autoscout)

Dal 4 maggio parte in Italia la Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che prevede la riapertura anche delle attività del settore automotive che si occupano di “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” (codice ATECO 45) e che consente, quindi, il regolare svolgimento sia delle concessionarie che effettuano vendite all’ingrosso, sia di quelle che effettuano vendite al dettaglio.

Si tratta di quasi 157.700 imprese attive sul territorio nazionale pronte a ripartire.  

Sono però tanti i dubbi che i cittadini hanno a riguardo, soprattutto a causa delle limitazioni per gli spostamenti: si potrà visitare una concessionaria? Dove? E provare un’auto a domicilio? Registrare i passaggi di proprietà? Ricevere le vetture?

Per questo AutoScout24, il principale sito in Europa di annunci di auto e moto, ha coinvolto lo Studio Legale Morpurgo e Associati, specializzato in diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, per dare le risposte alle domande più frequenti ed essere a fianco dei propri dealer e utenti.

Ecco una selezione delle risposte ai quesiti più dibattuti.

 

I privati cittadini possono o meno recarsi in concessionaria per acquistare e/o provare un’auto? Se sì, solo all’interno della regione?

Secondo l’interpretazione sì, come per altre attività commerciali (edicole, tabaccai, ecc.) sarà possibile visitare le concessionarie, purché nei limiti del tragitto più breve, solo nella propria regione, con l’autocertificazione e mantenedo la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

Ed ecco perché. Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 gli spostamenti sono consentiti solo per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute», nonché da ultimo, anche «per incontrare congiunti». Si pone quindi il problema di chi potrà recarsi in concessionaria.

Sul punto pare opportuno riportare qui di seguito quanto affermato dal Governo, sul proprio sito internet, tra le domande frequenti sulle misure adottate (seppur non ancora aggiornate all’ultimo DPCM), in relazione agli spostamenti:

«Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento? Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona».

Secondo l’interpretazione che appare più plausibile del nuovo DPCM le suindicate indicazioni sono da ritenersi applicabili anche alle attività svolte dalle concessionarie di autovetture. Va tuttavia tenuto presente che è fatto divieto di spostarsi al di fuori della regione in cui ci si trova, salvo sempre che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

I concessionari possono consegnare le autovetture al cliente? O organizzare delle prove auto a domicilio?

In entrambi i casi sì, non sono previsti espliciti divieti.

Sulla base delle disposizioni attuali non è previsto un esplicito divieto di consegnare le autovetture presso il domicilio del cliente. Anche per i test-drive non è previsto un divieto per le prove a domicilio. È pertanto da ritenersi che si tratti di attività consentite (naturalmente nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente).

 

I dealer possono consegnare la vettura con una bisarca all’interno della regione? E fuori regione?

Sì, sia in regione sia fuori regione perché Il trasporto delle merci è considerato un’esigenza lavorativa.

L’attività di consegna di autovetture è stata autorizzata con il DPCM del 10 aprile 2020 dove, nell’elenco delle attività autorizzate, è presente il codice ATECO 49 riferito al «trasporto terrestre e trasporto mediante condotte», al cui interno rientra il codice ATECO 49.41.00 riferito al «trasporto di merci su strada» e nella cui descrizione di attività è presente anche il «trasporto di autovetture». Il trasporto delle merci è considerato un’esigenza lavorativa, e dunque, le merci possono entrare ed uscire anche fuori regione.

 

I passaggi di proprietà si possono fare e registrare?

Sì, i passaggi di proprietà sono consentiti.
Il decreto Cura Italia ha stabilito la proroga al 31 ottobre 2020 della validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione rilasciata dalle agenzie di pratiche auto in occasione di un passaggio di proprietà.

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