Dopo la bocciatura di luglio, la riforma europea del diritto d’autore torna all’esame del Parlamento di Strasburgo per l’ultima chiamata: dato che il testo approvato dovrebbe poi essere negoziato con Commissione e Consiglio, se l’opzione contraria dovesse nuovamente prevalere, toccherebbe agli eletti della prossima legislatura riesaminare ex novo la materia. Consci di ciò, i due schieramenti – in larga parte trasversali agli abituali steccati partitici – hanno tentato di alzare la posta in palio, riconducendo le proprie posizioni a principi altisonanti quanto evanescenti: la tenuta delle istituzioni democratiche, per i sostenitori della proposta di direttiva; la libertà d’espressione in rete, per i suoi oppositori.
A prescindere dall’accuratezza di quest’interpretazione ideologica del dibattito, il richiamo a categorie politiche d’incerta portata rischia di distogliere l’attenzione dall’effettivo motivo della controversia: il conflitto, tutto economico, tra i vecchi mezzi di comunicazione (gli editori: giornalistici, librarî, televisivi, musicali…) e i loro nuovi concorrenti (le famigerate piattaforme over the top). Nel mezzo, i consumatori, i cui interessi rischiano di essere sacrificati in mancanza di un’analisi consapevole e spassionata delle pretese in campo, dei mercati in cui vengono esercitate e delle conseguenze di un intervento normativo che cercasse d’indirizzarle.
Riforma del copyright, art. 11: la link tax, cos’è e i suoi effetti
La contrapposizione riguarda, in particolare, due delle disposizioni contenute nella riforma del copyright. La prima, contenuta nell’art. 11, interessa specificamente la stampa e mira a introdurre una cosiddetta “link tax”: cioè a imporre ai nuovi media l’obbligo di remunerare i titolari dei contenuti giornalistici distribuiti sulle loro piattaforme; più dei semplici link, esplicitamente fatti salvi dalla più recente formulazione della norma, si tratterebbe di compensare gli snippet, le anteprime con cui gli articoli vengono presentati e che tipicamente ne includono il titolo, un’immagine d’accompagnamento, talora qualche riga dell’incipit. Secondo gli editori – la Fieg ha pubblicato inserzioni a tutta pagina sui principali quotidiani italiani per caldeggiare l’approvazione della misura – l’utilizzo di questi materiali da parte di motori di ricerca, aggregatori e social network costituirebbe un furto ai danni del giornalismo.
Sennonché, già oggi gli editori hanno la facoltà di sottrarre i propri contenuti alle piattaforme: facoltà di cui tendono a non servirsi perché è proprio da motori di ricerca e social network che i giornali online ricavano una quota consistente del proprio traffico – l’hanno imparato a proprie spese gli editori spagnoli, che hanno visto calare gli accessi in media del 16 per cento quando il parlamento di Madrid ha approvato un provvedimento analogo a quello qui in discussione, inducendo Google News ad abbandonare il mercato iberico. Lungi dal cannibalizzarla, gli over the top garantiscono all’informazione tradizionale una preziosa vetrina; e l’approvazione di una norma penalizzante come la “snippet tax” rischierebbe di produrre effetti dannosi per i suoi stessi proponenti – deprimendo la diffusione dei loro prodotti, senza generare alcun ricavo aggiuntivo – tanto più in una fase in cui la maggior parte degli editori si è mossa o si muove verso forme di accesso a pagamento. In altre parole, la “tassa” sulle piattaforme ha le stesse probabilità di favorire i giornali che avrebbe una tassa sugli strilloni.
Riforma del copyright, art. 13: a chi va la responsabilità sulla violazione del diritto d’autore
La seconda innovazione più discussa della riforma del copyright, prevista dall’art. 13, investe le piattaforme di condivisione di contenuti da parte degli utenti, come Youtube e i social network. Fino a oggi, ai sensi della direttiva sul commercio elettronico del 2001, questi servizi sono stati tenuti a rimuovere prontamente – previa segnalazione dei titolari – il materiale pubblicato in violazione del diritto d’autore, pur rimanendo esenti da ogni obbligo di vigilanza preventiva. La riforma capovolgerebbe questo quadro, addossando alla piattaforma stessa le infrazioni degli utenti.
Concretamente, ne discenderebbero il dovere di concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti – espressamente contemplato dalla norma – e quello di dotarsi di meccanismi di filtraggio a monte – che, pur non comparendo più nell’articolato, appare come l’unica soluzione in grado di mettere gli Ott al riparo da responsabilità scomode. Tuttavia, anche se ammettiamo che porre in opera un tale sistema sia tecnicamente possibile, si tratterebbe di una pretesa oltremodo onerosa. La soddisfacente messa a punto di Content Id, il programma di monitoraggio creato da Youtube per i grandi produttori di contenuti, che pure ha un campo di analisi ristretto al solo audiovisivo e opera su base volontaria, ha richiesto molto tempo e risorse ingentissime: ancor più ostico sarebbe predisporre uno strumento di controllo indiscriminato e suscettibile di provocare, in caso di malfunzionamento, conseguenze giuridiche rilevantissime.
Da un lato, dunque, la normativa implicherebbe costi di adeguamento proibitivi per molti operatori esistenti e per tutti gli eventuali nuovi entranti, scoraggiando ulteriormente i tentativi di fare concorrenza ai leader di mercato e finendo per rafforzarne la posizione; dall’altro, il rischio è che lo strumento sia tarato, in via precauzionale, su una soglia eccessivamente bassa, così da generare una quota considerevole di falsi positivi – in questo senso, i timori per la libertà d’espressione sembrano giustificati, anche se difendere il diritto al meme come prerogativa umana inalienabile non è forse il modo più efficace per farli valere.
Riforma del copyright: una soluzione ingannevole
A ben vedere, insomma, più che a presidiare il diritto d’autore degli editori, già pienamente tutelato dall’attuale cornice regolamentare, le due disposizioni sembrano mirare a redistribuire risorse nel mercato digitale, promuovendo un diverso equilibrio economico tra vecchi e nuovi media – nonché, all’interno dei rispettivi schieramenti, tra grandi e piccoli operatori (se gli aggregatori sparissero in Europa, la Bild assorbirebbe il colpo certo meglio di un magazine indipendente; e, come detto, piattaforme meno strutturate farebbero molta più fatica di Google o Facebook a conformarsi all’art. 13).
È naturalmente comprensibile che gli editori, schiacciati dal peso di un’evoluzione tecnologica che ne ha contratto i margini, cerchino di aumentare ex lege i ricavi o di esternalizzare i costi relativi alla manutenzione dei contenuti. Ed è altrettanto naturale che le piattaforme online, che in questo contesto prosperano, appaiano come la vittima ideale – quando chiesero al celebre rapinatore americano Willie Sutton perché derubasse le banche, quegli rispose semplicemente: “perché i soldi stanno lì”. Tuttavia, questa riforma del copyright sarebbe solo un placebo: il settore si salverà se saprà innovare i propri modelli industriali per renderli compatibili con le nuove esigenze dei consumatori, non se riuscirà a ottenere dal legislatore soluzioni ingannevoli a problemi destinati a durare.
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