Vaccinarsi per uscire il prima possibile dall’incubo della pandemia e obbligare l’uso del green pass per permettere alle attività di rimanere aperte ed evitare le ennesime chiusure. Anche in considerazione del fatto che, da marzo, l’economia italiana e il sistema Paese nel suo complesso è ripartito e sta rimbalzando positivamente a un ritmo veloce. È questo il sunto del messaggio condiviso ieri in conferenza stampa dal premier Mario Draghi che – in compagnia del Ministro della salute, Roberto Speranza, e della Ministra della giustizia, Marta Cartabia – ha anche evidenziato quanto sia importante rispondere con velocità al diffuso aumento dei contagi dovuto alla variante Delta, che sta imponendo nuove restrizioni in diversi paesi europei.
Da qui l’esigenza non solo di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, ma anche e soprattutto di dettare le modalità di utilizzo del Green Pass (o certificazione verde) – dopo l’obbligatorietà decisa da Emmanuel Macron in Francia – e di imporre nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni, per evitare il più possibile di lasciare la ‘zona bianca’ e di incorrere in nuove restrizioni. Ma andiamo con ordine.
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Green Pass obbligatorio dal 6 agosto
Obbligatorio per gli over 12 (anche perché per loro non è ancora disponibile il vaccino) e rilasciato in tre modi: o dopo l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale ,o dimostrando la guarigione Covid-19 (in entrambi i casi con validità di 6 mesi), o dopo aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore), il green pass sarà richiesto a partire da venerdì 6 agosto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti, come sottolinea in una nota ufficiale il governo:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Di conseguenza, non sarà necessario mostrarlo in negozi, farmacie, supermercati ma anche nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento a tavola. Niente pass anche nelle piscine all’aperto. Brutte notizie, invece, per le discoteche che rimarrano chiuse. Per loro, però, il governo ha istituito un fondo per i ristori.
Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Cosa cambia oltre il green pass: i criteri per il cambio colore nelle Regioni
L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resta in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Da bianca a gialla se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Da giallo ad arancione se:
- l’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
Da arancione a rosso se:
- l’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita:
- non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla:
- non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Misure per gli eventi sportivi
In zona bianca, la capienza consentita:
- non può essere superiore 50%di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla:
- non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
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