Contenuto tratto dal numero di maggio 2026 di Forbes Italia. Abbonati!
Dal 2017 l’Italia è diventata meta dei milionari di tutto il mondo. Il segreto? Un regime fiscale agevolato che offre un porto sicuro a chi trasferisce la residenza nel Paese, a patto che porti con sé patrimoni milionari. Una flat tax da 300mila euro sui redditi prodotti all’estero che ha portato circa 315 milioni di euro in tre anni nelle casse dello Stato. Numeri interessanti, ma non sufficienti, secondo la Corte dei Conti, per stabilire se questo regime abbia apportato o meno benefici concreti per il sistema nazionale. Ma come funziona? Ne parliamo con Francesco Guelfi, partner e responsabile del dipartimento tax di A&O Shearman, e Doris Ceoromila, associate.
Chi può beneficiare della flat tax introdotta con l’articolo 24-bis del Tuir?
Fg: Il regime si rivolge a persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia senza esservi state residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti. Nella nostra esperienza, si tratta tipicamente di imprenditori, investitori internazionali o titolari di patrimoni significativi con un solido radicamento all’estero. Il meccanismo è semplice: anziché assoggettare i redditi di fonte estera all’Irpef progressiva (che arriva al 43%), il neo-residente versa un’imposta sostitutiva forfettaria annua, a prescindere dall’ammontare effettivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia. L’importo, fissato inizialmente a 100mila euro nel 2017, è stato via via aumentato sino alla legge di bilancio 2026, che l’ha portato a 300mila euro dal 1 gennaio di quest’anno. Per dare un’idea, un investitore con dividendi e plusvalenze estere per 5 milioni di euro pagherebbe ordinariamente oltre 2 milioni di Irpef. Con la flat tax, il conto si ferma a 300mila euro. Il regime ha durata massima di 15 anni e può essere esteso ai familiari, per ciascuno dei quali è dovuta un’imposta di 50mila euro annui.
Come si accede a questi benefici?
Dc: L’adesione avviene esercitando un’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento o, al più tardi, in quella dell’anno successivo, con versamento dell’imposta in un’unica soluzione. Nella pratica, consigliamo sempre ai clienti di presentare preventivamente un’istanza di interpello all’amministrazione finanziaria, che consente di ottenere una verifica sulla sussistenza dei requisiti. È un passaggio non obbligatorio, ma estremamente utile per evitare contestazioni successive e pianificare il trasferimento con maggiore serenità.
Ci sono vincoli per accedere a questo regime, che magari portano benefici per la collettività?
Dc: Questo è uno dei punti più delicati. Oggi il regime non richiede alcun collegamento con investimenti produttivi in Italia. La Corte dei Conti ha evidenziato più volte che mancano strumenti per misurare l’impatto economico della misura sul tessuto produttivo nazionale. In Parlamento si è discusso di introdurre condizioni più stringenti, quale l’obbligo di investire in titoli pubblici a lungo termine o in imprese innovative, ma si tratta di proposte non ancora tradotte in legge.
Altri vincoli rilevanti?
Fg: C’è una novità recente che merita attenzione. Un recente decreto legge ha vietato espressamente il cumulo tra la flat tax dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati. Il divieto si applica a partire dal periodo d’imposta 2027. Finora, i due regimi apparivano compatibili. Il primo colpisce i redditi esteri, il secondo agevola quelli italiani e la stessa amministrazione finanziaria ne aveva riconosciuto la cumulabilità. Un analogo divieto esisteva già per il vecchio regime impatriati, ma non era stato esteso alla nuova disciplina. Il legislatore ha ora colmato la lacuna in modo espresso. Per chi sta valutando un trasferimento, è un elemento che incide sensibilmente sulla pianificazione fiscale internazionale complessiva.
Si notano nazioni più ‘colpite’ dalla fuga dei Paperoni in direzione Italia?
Fg: L’Italia è oggi la terza destinazione al mondo per la migrazione di individui ad alto patrimonio netto, dopo Stati Uniti ed Emirati Arabi. Per il solo 2025 si stimano circa 3.600 arrivi, un dato che supera persino quello della Svizzera. Il flusso più significativo proviene dal Regno Unito, perché Londra ha inasprito la pressione fiscale e, soprattutto, ha abrogato lo storico regime dei resident non-domiciled, spingendo molti contribuenti britannici a cercare alternative in Europa. Il punto critico, però, è che l’imposta sostitutiva è progressivamente triplicata in meno di dieci anni e la competizione internazionale non è statica. Anche altri ordinamenti si stanno attrezzando per attrarre questi contribuenti, come la Grecia o la Svizzera. L’ordinamento italiano mantiene tuttavia un elemento distintivo sul piano successorio, perché, per l’intera durata dell’opzione per la flat tax, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica ai soli beni siti in Italia. Un’esenzione analoga è prevista dal regime greco per investitori, mentre il forfait svizzero non offre una protezione equivalente in ambito successorio.